|
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che
trasferisce le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, concernente «Delega di attribuzioni del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario
di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza
dell'Amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
27 marzo 1992 che costituisce atto di indirizzo e coordinamento delle attivita'
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di
emergenza sanitaria;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15
maggio 1992 che definisce i criteri ed i requisiti per la codificazione degli
interventi di emergenza;
Visto l'atto di intesa tra Stato e regioni dell'11
aprile 1996 di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria
in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo
1992;
Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le
Province autonome del 25 ottobre 2001 sul documento di Linee - Guida sul sistema
di emergenza sanitaria concernente: «Triage intraospedaliero (Valutazione
gravita' all'ingresso) e chirurgia della mano e microchirurgia nel sistema
dell'emergenza - urgenza sanitaria»;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, di definizione dei Livelli
Essenziali di Assistenza, che riconosce l'attivita' di emergenza sanitaria
territoriale e l'attivita' di pronto soccorso quali prestazioni di assistenza
sanitaria garantite dal servizio nazionale in quanto ricompresse la prima
nell'ambito dell'assistenza distrettuale e la seconda nell'ambito
dell'assistenza ospedaliera;
Vista l'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,
la quale dispone all'art. 3 che:
la definizione ed il continuo adeguamento
nel tempo dei contenuti informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati
alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della Salute con propri
decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli
standard qualitativi e quantitativi dei Livelli Essenziali di Assistenza;
il
conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come indicato al comma
6, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164,
della legge 30 dicembre 2004;
Visto l'Accordo Quadro, del 22 febbraio 2001,
tra il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale che
all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle
fasi di attuazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano
essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di
Regia»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il
quale e' stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);
Considerato che il Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS) ha la finalita' di supportare il monitoraggio dei
Livelli Essenziali di Assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati
dalla Cabina di Regia, nella seduta dell'11 settembre 2002;
Vista l'Intesa
Stato-regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone l'avvio del progetto
«Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale» con l'obiettivo di individuare le
metodologie e i contenuti informativi necessari al pieno sviluppo del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario (NSIS);
Considerato il parere positivo
espresso, in data 3 aprile 2007, dalla Cabina di Regia per il Nuovo Sistema
Informativo Sanitario sui documenti conclusivi delle attivita' condotte dal
Mattone 11 «Pronto Soccorso e Sistema 118», nell'ambito del programma «Mattoni
del Servizio Sanitario Nazionale»;
Visto il decreto del 12 dicembre 2007, n.
277, «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e
dell'art. 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» con il quale
si individuano i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal
Ministero della salute;
Tenuto conto, in particolare, che la scheda C-01 del
suddetto schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari effettuati dal Ministero della salute, prevede, per l'esercizio delle
funzioni di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria,
la gestione dei dati relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria privati
degli elementi direttamente identificativi, in quanto gia' comunicati in forma
codificata dalle regioni e province autonome;
Visto lo schema di regolamento
per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e
province autonome, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sul quale l'Autorita' Garante per la
Protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole in data 13 aprile
2006;
Tenuto conto, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema di
regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle
regioni e province autonome, prevede che:
i dati provenienti dalle aziende
sanitarie siano privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la
loro acquisizione da parte della Regione o provincia autonoma;
ai fini della
verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale
interconnessione con altre banche dati sanitarie della Regione, la specifica
struttura tecnica individuata dalla Regione, alla quale viene esplicitamente
affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un
codice univoco che non consente l'identificazione dell'interessato durante il
trattamento dei dati;
Considerato che, tra gli obiettivi strategici del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario (NSIS) una delle componenti fondamentali e'
rappresentata dal «Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
individuali», nell'ambito del quale e' ricompreso il monitoraggio delle
prestazioni erogate in emergenza sanitaria dal Sistema 118 e dal Pronto
Soccorso;
Constatata la necessita' di avviare l'acquisizione dei dati
relativi alle prestazioni erogate dal Sistema 118 e dal Pronto Soccorso per
finalita' riconducibili al monitoraggio dell'attivita' dei servizi, con analisi
del volume di prestazioni, e valutazioni sulle caratteristiche dell'utenza e sui
pattern di trattamento;
Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 20 novembre 2008;
Decreta
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle prestazioni erogate
nell'ambito dell'assistenza sanitaria di emergenza-urgenza da parte sia del
Sistema 118 e sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attivita' del
Pronto Soccorso.
Art. 2. Sistema informativo emergenza-urgenza 118 e
Pronto Soccorso
1. Nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS),
e' istituita il Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni
erogate in emergenza-urgenza (di seguito denominato Sistema). La realizzazione e
la gestione di tale Sistema e' affidata al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali - Dipartimento della qualita' - Direzione Generale del
Sistema Informativo dell'ex Ministero della Salute (di seguito denominato
Ministero).
2. Il suddetto Sistema e' finalizzato alla raccolta delle
informazioni relative alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza
sanitaria di emergenza-urgenza di cui all'art. 1, comma 1.
3. Le regioni e le
province autonome mettono a disposizione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
(NSIS), presso il Ministero, le informazioni secondo le modalita' riportate nel disciplinare
tecnico.
Art. 3. Flussi in ingresso nel Sistema
informativo
1. Coerentemente con quanto previsto nei documenti «Flusso
informativo del Sistema 118» e «Flusso informativo del Pronto Soccorso»
elaborati dal «Mattone Pronto Soccorso e sistema 118», nell'ambito del programma
«Mattoni del Sistema Sanitario Nazionale», il flusso informativo per le
prestazioni di emergenza-urgenza, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa
riferimento alle seguenti informazioni:
per il Sistema 118:
a)
identificazione della Centrale Operativa del 118;
b) dati relativi alla
chiamata telefonica al numero 118;
c) dati relativi alla missione di soccorso
attivata dalla Centrale Operativa del 118;
d) identificazione
dell'assistito;
e) dati relativi alle prestazioni erogate nell'ambito della
missione di soccorso;
f) dati relativi all'esito dell'intervento;
per il
Pronto Soccorso:
g) identificazione della struttura erogatrice;
h) dati
relativi all'accesso ed alla dimissione;
i) identificazione
dell'assistito;
j) dati relativi alle diagnosi ed alle prestazioni
erogate;
k) dati relativi alla valorizzazione economica dell'accesso.
2.
Le informazioni di cui al precedente comma devono essere rilevate al
completamento dell'intervento di Emergenza-Urgenza sanitaria e trasmesse con le
modalita' ed i tempi previsti dall'art. 5 del presente decreto.
3. La
trasmissione verso il sistema informativo delle informazioni di cui al comma 1
deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano con riferimento alle prestazioni di emergenza-urgenza erogate dalle
Centrali Operative 118 e dalle strutture accreditate per le attivita' di pronto
soccorso, situate all'interno del proprio territorio, nei confronti di cittadini
residenti e non residenti nel territorio stesso.
Art. 4. Accesso al Sistema informativo
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali - Dipartimento della qualita' - Direzione Generale della Programmazione
sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di Sistema
dell'ex Ministero della salute ha completo accesso al sistema informativo per
elaborazioni finalizzate al monitoraggio dei livelli essenziali di
assistenza.
2. Sono, altresi', autorizzate all'accesso le regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano sia con riferimento ai dati del proprio
territorio, sia con riferimento ai dati delle altre regioni e province
autonome.
3. I dati memorizzati presso il Sistema possono essere messi a
disposizione dei soggetti autorizzati dal Ministero per funzioni di specifica
competenza.
4. I soggetti, di cui ai commi precedenti, possono fruire anche
dei dati integrati con altre informazioni del patrimonio informativo del
Ministero, attraverso l'accesso al Nuovo Sistema Informativo Sanitario che rende
disponibili analisi comparative dei fenomeni in materia di assistenza
sanitaria.
Art. 5. Modalita' e tempi di trasmissione
1. Il Sistema viene alimentato con le informazioni relative
alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di
emergenza-urgenza, da parte sia del Sistema 118 e sia dei presidi ospedalieri
con riferimento alle attivita' del Pronto Soccorso, a partire dal 1° gennaio
2009.
2. Le informazioni devono essere rilevate al completamento
dell'intervento di Emergenza-Urgenza sanitaria e trasmesse al NSIS, con cadenza
mensile, entro il mese successivo al periodo di riferimento in cui si sono
verificati gli eventi stessi.
3. Le trasmissioni verso il Sistema informativo
devono avvenire secondo le modalita' indicate nel disciplinare tecnico, parte integrante del presente decreto, e nella documentazione di
specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it).
4.
Eventuali variazioni riguardanti le modalita' di comunicazione e aggiornamento
di cui ai commi precedenti, saranno pubblicate sul sito internet del Ministero
(www.nsis.ministerosalute.it),
anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice
dell'amministrazione digitale.
Art. 6. Disposizioni transitorie
1. Per le regioni e province autonome che non dispongano di
tutte le informazioni richieste nell'art. 3, comma 1, e' prevista la
possibilita' di avvalersi di un differimento dei termini per l'avvio delle
trasmissioni previste dall'art. 5, comma 1.
2. Le regioni e province autonome
che intendono avvalersi del differimento dei termini di cui al comma precedente,
trasmettono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tramite apposita comunicazione al Ministero, il Piano di adeguamento
dei propri sistemi informativi atto a consentire, non oltre il 1° gennaio 2010,
l'alimentazione del Sistema, mediante la trasmissione di tutte le informazioni
indicate relative alle prestazioni di emergenza-urgenza erogate a partire da
tale data.
3. I Piani di adeguamento di cui al comma precedente saranno
sottoposti ad approvazione della Cabina di Regia per il Nuovo Sistema
Informativo Sanitario Nazionale. Questa ultima predisporra' verifiche periodiche
per valutare l'attuazione dei piani di adeguamento approvati.
Art. 7. Ritardi ed inadempienze
1. Fino al 31 dicembre 2011 le informazioni trasmesse in
coerenza con quanto previsto nei Piani di adeguamento, saranno sottoposte a
verifica in ordine a completezza e qualita'. A tal fine le Regioni e Province
Autonome trasmetteranno, con cadenza semestrale, relazioni che verranno
esaminate dalla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
2.
Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero congiuntamente alle regioni e province
autonome procederanno alla verifica dei contenuti informativi ed ad un eventuale
aggiornamento degli stessi.
3. Dal 1° gennaio 2012 il conferimento dei dati
nelle modalita' e nei contenuti di cui al presente decreto e' ricompreso fra gli
adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza
Stato-regioni il 23 marzo 2005.
Art. 8. Regole di acquisizione e di controllo dei
dati
1. Le
modalita' di alimentazione del Sistema sono specificate nel disciplinare
tecnico.
2. Le specifiche tecniche relative ai contenuti informativi sono
disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it),
anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice
dell'amministrazione digitale.
3. Eventuali integrazioni o modifiche alle
regole di acquisizione e di controllo dei dati, riportate
nell'allegato tecnico al presente decreto, saranno formalizzate, pubblicate
e comunicate da parte del livello nazionale alle regioni e province autonome,
attraverso un protocollo di comunicazione e rese disponibili sul sito internet
del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it).
Art. 9. Trattamento dei dati
1. La riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema,
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed, in particolare,
dell'art. 34, comma 1, lettera h), verra' garantita dalle procedure di sicurezza
relative al software e ai servizi telematici, in conformita' alle regole
tecniche di cui all'art. 71, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione
digitale.
2. La trasmissione telematica dei dati, secondo le modalita' basate
su servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal SPC o su
servizi di scambio di flussi telematici, sono descritte nell'allegato tecnico al
presente decreto.
3. Ai fini della cooperazione applicativa le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero garantiscono la
conformita' delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema Pubblico di
Connettivita' (SPC).
4. Con riferimento al precedente comma 3, le regioni o
province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongono di servizi di
cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal SPC, d'intesa con il
Ministero, predispongono un piano di adeguamento dei propri sistemi. Nelle more
dell'adeguamento dei sistemi regionali, il conferimento dei dati e' reso
possibile attraverso lo scambio di flussi telematici, secondo le modalita' e
procedure descritte nell'allegato tecnico al presente decreto.
5. Eventuali
integrazioni o modifiche alle modalita' di trattamento dei dati, riportate
nell'allegato tecnico, saranno formalizzate, pubblicate e comunicate da parte
del livello nazionale alle regioni e province autonome, attraverso un protocollo
di comunicazione e rese disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it).
In ogni caso, l'approvazione delle modifiche e l'aggiornamento degli standard
tecnologici saranno effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 71 del
Codice dell'amministrazione digitale.
Art. 10. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente
decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2008
p. Il Ministro
Il
Sottosegretario di Stato:
Fazio
|