DM 20 novembre 1997 n. 487

Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali. DECRETO 20 novembre 1997, n.487   (G.U. Serie Generale n. 14 del 19 gennaio 1998)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI  E DELLA NAVIGAZIONE 

Visto   il   nuovo   codice  della  strada  approvato  con  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; 

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della  strada,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,  cosi'  come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembe 1996, n. 610; 

Visto  l'articolo  54,  comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada  che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonche'  l'articolo  203,  comma  2,  lettera  m), del regolamento di esecuzione dello stesso codice; 

Visto  il  decreto 17 dicembre 1987, n. 553 sulla normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze; 

Considerata    l'esigenza   di   disciplinare   l'ammissione   alla circolazione di particolari autoveicoli ad uso speciale progettati ed equipaggiati  per  il  trasporto  ed  il  trattamento  di  base ed il monitoraggio dei pazienti; 

Sentito il competente parere del Ministero della sanita';

                              

Decreta: 

Art. 1. Definizione delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali 

1.  Il  presente  decreto  si  applica agli autoveicoli, denominati autoambulanze  di  soccorso per emergenze speciali (tipo A1), adibitial  trasporto, al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti. Essi  rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'articolo 54,comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada, quali autoveicoliper uso speciale, distinti da particolari attrezzature.

2. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2009, N. 137 )).


Art. 2.  Rispondenza a norme generali 

1.  Le  autoambulanze  di   soccorso  per  emergenze  speciali,  in relazione  alla  loro  massa,  debbono  essere  conformi  alle  norme applicabili,   alla  data   di  presentazione   delle  richieste   di omologazione del  tipo o di  accertamento dei requisiti  di idoneita' alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M 1 , dicui all'articolo 47 del nuovo codice della strada.

 

Art. 3.  Caratteristiche costruttive 

1.  Le autoambulanze  di  soccorso per  emergenze speciali  debbono rispondere  alle caratteristiche  costruttive previste  nell'allegato tecnico  al   presente  decreto,   di  cui  esso   costituisce  parte integrante. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro: Burlando Visto, il Guardasigilli: Flick 

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1998  Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 1 

Allegato tecnico

1. Definizioni. 

1.1. Ambulanza di soccorso  per emergenze speciali: autoveicolo che trasporta almeno due  persone addestrate in campo medico  per la cura ed il  trasporto di un  paziente barellato  al quale e'  riservato il trattamento medico di base e l'eventuale monitoraggio. L'autoveicolo, per le  sue contenute  caratteristiche dimensionali, e'  destinato ad operare  nei centri  storici  ed in  altre  circostanze definite  dal competente Ministero della sanita'.

2. Massa. 

2.1.  La  tara  delle   autoambulanze  di  soccorso  per  emergenze speciali,  oltre  quanto definito  per  la  generalita' dei  veicoli, comprende   anche  la   barella  di   dotazione,  ma   non  comprende necessariamente  le attrezzature  previste per  lo svolgimento  delle specifiche funzioni. 

2.2. La massa convenzionale dei passeggeri trasportati e' di 75 kg, nell'ipotesi di occupazione di tutti i sedili e della barella. Per le specifiche attrezzature deve essere  previsto un carico uniformemente ripartito sul  pavimento del  compartimento sanitario pari  ad almeno 150 kg.

3. Dimensioni. 

3.1. Nel vano guida non debbono  esserci piu' di due posti a sedere frontali singoli. 

3.2. Le dimensioni minime  interne del compartimento sanitario, con l'esclusione di attrezzature ed arredi, sono:   lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,20 m;   larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,30 m;  altezza (in una fascia centrale ampia  almeno 0,80 m e lunga almeno 2,00 m): 1,70 m. 

3.3. Il  compartimento sanitario deve essere  separato dalla cabina di guida mediante un divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta o  sportello a chiusura  scorrevole a perfetta tenuta.  Su tali porte  o  sportelli  e'  ammessa  la presenza  di  vetri  purche'  di sicurezza. 

3.4.  Nel compartimento  sanitario deve  trovare alloggiamento  una barella  a  norma  UNI  in  posizione  longitudinale  stabilmente  ed adeguatamente  ancorabile   al  veicolo  sia   longitudinalmente  che trasversalmente  e verticalmente  avente dimensioni  non inferiori  a 1,85 x 0,56 m. 

3.5. L'altezza  di lavoro della superfice  della barella, materasso escluso,  deve  trovarsi tra  i  0,40  m e  i  0,65  m dal  piano  di calpestio. 

3.6. Nel compartimento sanitario debbono trovarsi almeno due sedili dei quali uno situato in  posizione contromarcia in prossimita' della testa della barella.  I sedili debbono comunque  essere ancorati alla struttura del veicolo, avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno  0,40  m.  Sono  ritenuti  ammissibili  i  sedili  pieghevoli,girevoli o a scomparsa. 

3.7. Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante della massima larghezza possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque non  inferiore a 1,05 m e di altezza non  inferiore all'80%  di quella  del compartimento  sanitario. Deve inoltre essere prevista nel compartimento almeno una porta scorrevole sulla fiancata  destra con vano  libero di larghezza non  inferiore a0,80 m.  Tutte  le  porte  devono   essere  apribili  sia  dall'interno  che dall'esterno.  Inoltre  su  ogni porta  del  compartimento  sanitario deve  essere installato un sistema di sicurezza che permetta:  di  chiuderla  ed  aprirla  dall'interno senza  l'utilizzo  di  una chiave;  di chiuderla ed aprirla dall'esterno con l'utilizzo di una chiave.  Le porte del compartimento sanitario dovranno poter essere bloccate con sicurezza nella posizione aperta. 

3.8. Nel  compartimento sanitario  deve essere prevista  almeno una finestra, apribile  solo dall'interno,  su ogni fiancata.  Almeno una delle  finestre deve  essere  facilmente  accessibile dall'interno  e presentare in  posizione di  apertura un'area  minima libera  di 0,24 m(elevato a)2 con dimensione assiale non inferiore a 0,45 m.

4. Servizi accessori. 

4.1. Sistema di ventilazione. 

Il sistema di  ventilazione dovra' essere in grado  di garantire un ricambio completo d'aria ogni tre minuti primi, a veicolo fermo. 

4.2. Sistema di riscaldamento. 

In aggiunta al sistema di riscaldamento del vano guida deve esserci un  sistema di  condizionamento  dell'aria  almeno del  compartimento sanitario. 

4.3. Sistema di illuminazione interna. 

Il   compartimento   sanitario  deve   risultare   convenientemente illuminato. L'illuminazione,  di colore  naturale, deve  garantire un livello di intensita' luminosa minima di:   300 lux, nell'area del paziente;   50 lux, nell'area circostante,  con possibilita' di abbassare il  livello nell'area del paziente ad almeno 150 lux. 

4.4. Insonorizzazione. 

Il compartimento  sanitario deve essere insonorizzato  in modo tale da garantire un livello di pressione acustica interna compatibile con lo svolgimento delle specifiche funzioni. 

4.5. Sistemi di trattenuta. 

I sedili del  vano guida ed i relativi sistemi  di trattenuta degli occupanti  debbono  rispondere  a  tutte   le  norme  in  vigore  per l'omologazione degli autoveicoli della categoria M1.  I  sedili  alloggiati  nel  compartimento sanitario  e  la  barella debbono  essere  solidamente ancorati  al  pianale  del veicolo.  Gli ancoraggi dei sedili, della barella e dei sistemi di trattenuta degli occupanti  debbono  poter resistere  almeno  a  forze conseguenti  ad accelerazioni di 20 g con direzione longitudinale al veicolo (nei dueversi)  e  di  10  g  con  direzione  trasversale  (nei  due  versi).L'accertamento  potra'   essere  effettuato  sperimentalmente   o  la resistenza verificata con opportune calcolazioni.   

4.6. Rivestimenti interni. 

I  materiali di  rivestimento del  compartimento sanitario  debbono essere ignifughi  o autoestinguenti ed avere  caratteristiche tali danon essere intaccati, se sottoposti  a disinfezione. Non sono ammessesoluzioni che utilizzino lamiere o profilati metallici.  Debbono essere ridotte al minimo  le soluzioni di continuita' tra i vari componenti del rivestimento. 

4.7. Estintori. 

Le autoambulanze di soccorso  per emergenze speciali debbono essere munite  di almeno  due estintori  dei quali  uno alloggiato  nel vano guida ed un altro nel compartimento sanitario.

5. Segni distintivi. 

5.1. Le  autoambulanze di  soccorso per emergenze  speciali debbono essere dotate di un  dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'articolo 177 del codice della strada. 

5.2. Le  autoambulanze di  soccorso per emergenze  speciali debbono avere la colorazione fondamentale bianca  e portare su ogni fiancata, nonche'  anteriormente (se  esiste  lo spazio  per l'applicazione)  e posteriormente  il  simbolo   internazionale  di  soccorso  riportato nell'allegato tecnico  al decreto  ministeriale 17 dicembre  1987, n. 553. 

5.3. Le  autoambulanze di  soccorso per emergenze  speciali debbono essere dotate  di una  fascia di pellicola  retroriflettente vinilica autoadesiva  di  colore  arancione,  di  altezza  minima  di  10  cm, applicata  lungo la  fiancata e  la parte  posteriore, nonche'  nella parte  interna delle  ante della  porta posteriore  (se si  tratta diporta  a  battente).  Sono  ammesse  altre  indicazioni  (es:  fascia aziendale), purche' non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.   

5.4.  Nella parte  anteriore  delle autoambulanze  di soccorso  per emergenze speciali deve essere riportata,  con lo stesso materiale di cui  al punto 5.3,  la  scritta AMBULANZA  diritta  o rovesciata  in immagine speculare  con dimensioni complessive  minime di 6  times 60 cm. 

5.5.  Sono   ammesse  altre   indicazioni  purche'   non  luminose, retroriflettenti o fosforescenti e che  non abbiano nessun loro punto ad una distanza dal simbolo di cui al punto 5.2 inferiore a 50 cm. In particolare,   sulle   due   fiancate  deve   essere   riportata   la denominazione dell'ente che ha la proprieta', l'usufrutto del veicoloo  l'abbia acquisito  con patto  di  riservato dominio  o locato  con facolta' di compera.