Dpr 27 marzo 1992

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza. (G.U. Serie Generale n. 76 del 31 marzo 1992)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  che  detta norme in materia di assistenza sanitaria per l'anno 1992;  Visto il comma 1 della richiamata norma che autorizza il Governo ad emanare un atto di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei  livelli  di  assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio nazionale sulla base dei limiti e principi di cui alle successive lettere a), b), c), d) ed e);  Vista la deliberazione del CIPE  in  data  3  agosto  1990  che  ha disciplinato,  su  conforme  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  le priorita'  degli  interventi relativi all'emergenza-urgenza sanitaria ed al  rischio  anestesiologico  anche  utilizzando  con  vincolo  didestinazione  le  risorse  in  conto  capitale  del  Fondo  sanitarionazionale;  Visto  l'art.  22  dell'accordo   collettivo   nazionale   per   la regolamentazione  dei  rapporti  con  i medici addetti al servizio di guardia medica  e  di  emergenza  territoriale,  reso  esecutivo  con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41;  Visto  il  documento  tecnico  di intesa approvato dalla ConferenzaStato-regioni nella seduta del 14 gennaio 1992;  Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' in data12 febbraio 1992;  Ritenuto  che,  nelle  more  della   definizione   degli   standard organizzativi  e dei costi unitari dei livelli di assistenza uniformi di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la Conferenza Stato-regioni in data  7  febbraio  1992  ha  definito  l'intesa  sul livello uniforme di assistenza del sistema dell'emergenza sanitaria;  Ritenuto  che  le  spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico agli stanziamenti di cui  all'art. 20  della  legge  11  marzo 1988, n. 67, nonche' agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle  correnti fanno  carico  al  Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  nella  misura  che sara'  determinata ai sensi del combinato disposto della norma di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione  del  13 marzo 1992, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;                             

Decreta: 

E' approvato il seguente atto di indirizzo  e  coordinamento  delle attivita'  delle  regioni  e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di emergenza sanitaria.

                              

Art. 1. Il livello assistenziale di emergenza sanitaria 

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 30  dicembre  1991, n. 412, il livello assistenziale di emergenza sanitaria da assicurare con  carattere  di  uniformita'  in  tutto il territorio nazionale e' costituito dal complesso dei servizi e delle prestazioni di cui  agli articoli successivi.
                               

Art. 2. Il sistema di emergenza sanitaria 

1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano organizzano   le  attivita'  di  urgenza  e  di  emergenza  sanitaria articolate su:   

a) il sistema di allarme sanitario;   

b) il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.
                              

Art. 3. Il sistema di allarme sanitario 

1. Il sistema di allarme sanitario  e'  assicurato  dalla  centrale operativa,  cui  fa  riferimento il numero unico telefonico nazionale "118". Alla centrale operativa  affluiscono  tutte  le  richieste  di intervento  per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale  diriferimento. 

2.  Le  centrali  operative  della  rete  regionale  devono  essere compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  termini  di  standard  telefonici di comunicazione e di servizi per consentire  la  gestione del  traffico interregionale. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni, entro  sessanta  giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono definiti gli standard di comunicazione e di servizio. 

3. L'attivazione della centrale operativa comporta  il  superamento degli  altri  numeri  di  emergenza sanitaria di enti, associazioni e servizi delle unita' sanitarie  locali  nell'ambito  territoriale  di riferimento,  anche mediante convogliamento automatico delle chiamate sulla centrale operativa del "118". 

4. Le centrali  operative  sono  organizzate,  di  norma,  su  base provinciale.  In  ogni  caso  nelle  aree metropolitane, dove possono all'occorrenza sussistere  piu'  centrali  operative,  e'  necessario assicurare il coordinamento tra di esse. 

5.  Le  centrali  operative  assicurano  i radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri  mezzi  di  soccorso  coordinati  e  con  i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di riferimento,  su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale, definite con il decreto di cui al comma 2.  6. Il dimensionamento e i contenuti tecnologici delle centrali  operative  sono  definiti  sulla  base  del  documento  approvato dalla Conferenza Stato-regioni in data 14 gennaio 1992, che viene  allegato al presente atto.


Art. 4. Competenze e responsabilita' nelle centrali operative 

1. La responsabilita' medico-organizzativa della centrale operativa e'  attribuita  nominativamente,  anche  a  rotazione,  a  un  medico ospedaliero  con  qualifica  non  inferiore ad aiuto corresponsabile, preferibilmente anestesista, in possesso di documentata esperienza ed operante nella medesima area dell'emergenza. 

2. La centrale operativa e' attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico  adeguatamente  addestrato,  nonche'  di competenze  mediche  di appoggio. Queste devono essere immediatamente consultabili e sono assicurate nominativamente, anche a rotazione, da medici  dipendenti  con  esperienza  nel  settore   dell'urgenza   ed emergenza  e da medici del servizio di guardia medica di cui all'art. 22 dell'accordo collettivo  nazionale  per  la  regolamentazione  dei rapporti  con  i  medici  addetti  al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41. La responsabilita' operativa e'   affidata   al   personale  infermieristico  professionale  della centrale, nell'ambito dei protocolli decisi dal  medico  responsabile della centrale operativa.
                              

Art. 5. Disciplina delle attivita'

1. Gli  interventi  di  emergenza  sono  classificati  con  appositi codici.  Il  Ministro  della sanita', con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del  presente  atto nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  stabilisce  criteri e requisiti cui debbono attenersi le regioni e le province autonome  diTrento e di Bolzano nella definizione di tale codificazione, anche ai fini  delle  registrazioni  necessarie  per  documentare le attivita' svolte e i soggetti interessati. 

2.  L'attivita'  di  soccorso  sanitario   costituisce   competenza esclusiva  del Servizio sanitario nazionale. Il Governo determina gli standard tipologici e  di  dotazione  dei  mezzi  di  soccorso  ed  i requisiti  professionali  del  personale  di  bordo, di intesa con la Conferenza Stato-regioni. 

3. Ai fini dell'attivita' di cui al precedente comma, le regioni  e le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private,  in  possesso dell'apposita  autorizzazione  sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta  del Ministro della sanita'.
                              

Art. 6. Il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria 

1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  14  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1969, n. 128, in materia di accettazione sanitaria, il sistema di emergenza sanitaria assicura:   

a) il servizio di pronto soccorso;   

b) il dipartimento di emergenza. 

2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano individuano gli ospedali sedi di pronto soccorso e di dipartimento di emergenza                              

Art. 7.  Le funzioni di pronto soccorso 

1. L'ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare,  oltre  agli interventi  diagnostico-terapeutici  di  urgenza  compatibili  con le specialita'  di  cui  e'  dotato,  almeno   il   primo   accertamento diagnostico,  clinico,  strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del  paziente,  nonche'  garantire  il trasporto protetto. 

2.  La  responsbilita'  delle  attivita'  del  pronto soccorso e il collegamento con le specialita' di  cui  e'  dotato  l'ospedale  sono attribuiti  nominativamente,  anche  a  rotazione non inferiore a sei mesi, ad  un  medico  con  qualifica  non  inferiore  ad  aiuto,  con documentata esperienza nel settore.
                               

Art. 8. Le funzioni del dipartimento di emergenza 

1. Il dipartimento di emergenza deve assicurare nell'arco delle  24 ore,  anche  attraverso  le unita' operative specialistiche di cui e' dotato l'ospedale, oltre alle funzioni di pronto soccorso, anche:     

a)  interventi  diagnostico-terapeutici  di   emergenza   medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici;    b) osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimatoria. 

2.  Al  dipartimento  di  emergenza  sono assicurate le prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia per l'arco delle 24 ore giornaliere. 

3.  La  responsabilita'  delle  attivita'  del  dipartimento  e  il coordinamento con le unita' operative specialistiche di cui e' dotato l'ospedale  sono  attribuiti  nominativamente,  anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un primario medico, chirurgo o  rianimatore, con documentata esperienza nel settore.
                              

Art. 9. Le funzioni regionali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio del Piano sanitario regionale, determinano, entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica,  la  ristrutturazione  del  sistema  di emergenza sanitaria, con  riferimento  alle  indicazioni  del  parere tecnico  fornito  dal  Consiglio  superiore  di  sanita',  in data 12 febbraio 1991, e determinano le  attribuzioni  dei  responsabili  dei servizi che compongono il sistema stesso. 

2.  Il  provvedimento di cui al comma precedente determina altresi' le modalita' di accettazione dei ricoveri di  elezione  in  relazione alla esigenza di garantire adeguate disponibilita' di posti letto per l'emergenza.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono  determinate  le dotazioni di posti letto per l'assistenza subintensiva da  attribuirealle singole unita' operative.

                              

Art. 10.  Prestazioni del personale infermieristico 

1. Il personale infermieristico  professionale,  nello  svolgimento del  servizio  di  emergenza,  puo'  essere  autorizzato  a praticare iniezioni per via endovenosa e  fleboclisi,  nonche'  a  svolgere  le altre  attivita'  e  manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.


Art. 11.  Onere del trasporto di emergenza 

1. Gli oneri delle prestazioni  di  trasporto  e  soccorso  sono  a carico  del  servizio  sanitario  nazionale  solo  se il trasporto e' disposto  dalla  centrale  operativa  e  comporta  il  ricovero   del paziente.  Detti  oneri sono altresi' a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata  da  accertamenti effettuati  al  pronto  soccorso.  Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresi', i trasferimenti tra  sedi  ospedaliere  disposti dall'ospedale. 
                             

Art. 12.  A t t u a z i o n e 

1. All'attuazione di quanto disposto dal presente  atto  provvedono le regioni e le province autonome.   

2.  Le  spese  in  conto  capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico come priorita' agli  stanziamenti  di  cui all'art.   20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  nonche'  agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale,  mentre quelle  correnti  fanno  carico al Fondo sanitario nazionale di partecorrente di cui all'art. 51 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833, nella  misura  che  sara' determinata ai sensi del combinato disposto delle norme di cui ai commi  1  e  16  dell'art.  4  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412. 

3.  Entro  sei  mesi  dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  la  Conferenza  Stato-regioni  verifica  le  iniziative assunte, lo stato di attuazione del sistema emergenza sanitaria in ciascuna regione e provincia autonoma, nonche' le risorse finanziarie impiegate. Allo scopo  di  attuare  ilsistema  di  emergenza  sanitaria  nelle  regioni  che non lo abbiano attuato, in tutto o in parte, la Conferenza Stato-regioni approva uno schema tipo di accordo di programma, che, sottoscritto  dal  Ministro della  sanita'  e dal presidente della regione interessata, determina tempi, modi e risorse finanziarie per l'attuazione, anche avvalendosi di apposite conferenze dei servizi.    L'accordo  di  programma  puo' essere  attivato  anche  prima  della  verifica,  su  richiesta della regione e provincia autonoma.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Dato a Roma, addi' 27 marzo 1992                                   COSSIGA                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio                                  dei Ministri                                  DE LORENZO, Ministro della sanita'                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le                                  riforme  istituzionali e gli affari                                  regionali